venerdì 24 settembre 2010

è una opera di potenza nota

Diffamazione

(diritto italiano)

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Reato diDiffamazione
fonte: Codice penale italiano
Articolo595 c.p.
CompetenzaGiudice di Pace I e II co.; Tribunale monocratico altre ipotesi
Procedibilitàquerela
Arrestono
Fermono
Pena previstareclusione fino a 1 anno o multa fino a 1032 Euro per le ipotesi del I co.; reclusione fino a due anni o multa fino a 2065 Euro per le ipotesi previste dal II co.; reclusione da 6 mesi fino a tre anni o multa non inferiore a 2052 Euro per le ipotesi previste dal III co.;
La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 595 del Codice Penale secondo cui:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

 



Fatto [modifica]

La norma, con un parziale rinvio al delitto di ingiuria previsto dall'articolo 594 del codice penale, punisce chi, comunicando con più persone, offende l'onore o il decoro di una persona non presente. Tre sono, dunque, gli elementi necessari perché si possa configurare il delitto in esame: l'offesa all'onore o al decoro di taluno, la comunicazione con più persone e, infine, l'assenza della persona offesa.
L'assenza del soggetto passivo si deduce dall'inciso fuori dei casi indicati nell'articolo precedente.
Per aversi comunicazione con più persone è necessario e sufficiente che la comunicazione avvenga con almeno due persone, tra le quali non vanno tuttavia compresi gli eventuali concorrenti nel reato. È opinione prevalente in dottrina che la comunicazione diffamatoria possa avvenire a soggetti diversi anche in tempi differenti, consumandosi in tal caso il reato nel momento della comunicazione alla seconda persona. Da cui si deduce che sussiste il reato di diffamazione quando sia esposto il fatto soggettivamente; allora è diffamazione.

Bene giuridico tutelato [modifica]

La norma appresta tutela al bene giuridico dell'onore (ex Art. 517). Tale nozione, tradizionalmente, racchiude due aspetti complementari, l'uno soggettivo e l'altro oggettivo. In senso soggettivo l'onore è dunque il sentimento e l'idea che ciascuno ha di sé. In senso oggettivo, al contrario, l'onore va inteso come il rispetto e la stima di cui ciascuno gode presso il gruppo sociale. In questa seconda accezione si parla comunemente anche di reputazione.

Cause di giustificazione [modifica]

Tra le cause di giustificazione comuni che si applicano generalmente alla diffamazione vi sono l'esercizio di un diritto e l'adempimento di un dovere (art. 51 codice penale).
Ai sensi dell'art. 596 del codice penale l'autore della diffamazione non è ammesso a provare la verità dei fatti (exceptio veritatis) se non in casi espressamente previsti.

Il diritto di cronaca e critica [modifica]

In particolare, i diritti di cronaca e critica trovano fondamento nell'articolo 21 della Costituzione, che sancisce che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Per risolvere la presunta antinomia di norme fra l'articolo 21 della Costituzione e gli articoli 594 e 595 del codice penale (norme che tutelano anch'esse un bene di rango costituzionale quale l'onore, espressione della personalità umana tutelata dall'articolo 2 della stessa Costituzione) si fa generalmente riferimento alla nozione di limite del diritto.
In particolare, la giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha elaborato dettagliatamente i limiti di operatività del diritto di cronaca; le condizioni, cioè, necessarie affinché il reato di diffamazione venga scriminato dalla causa di giustificazione in discorso. In sintesi, perché operi la scriminante, è necessario: a) che vi sia un interesse pubblico alla notizia; b) che i fatti narrati corrispondano a verità; c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.
Per quel che concerne il diritto di critica, invece, definito come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ricostruiscono le stesse condizioni adattandole alla peculiarità del caso. In particolare, sul requisito della verità, se la critica riguarda un fatto è necessario che soltanto quello sia vero, non potendosi pretendere ontologicamente la verità su opinioni e valutazioni. La giurisprudenza ha inoltre specificato che per quanto riguarda in particolare la critica politica e sindacale il limite della continenza verbale sia da intendere in modo più ampio, purché la critica non si risolva in gratuiti attacchi personali.[1]

L'esimente della provocazione [modifica]

Ai sensi dell'articolo 599 del codice penale, secondo comma:
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
Ciò configura la cosiddetta provocazione, comune sia all'ingiuria che alla diffamazione, che è variamente configurata dalla dottrina quale causa di esclusione della colpevolezza, ovvero causa di giustificazione o, infine, quale causa di non punibilità in senso stretto.
Lo stato d'ira e l'immediatezza della reazione ("subito dopo" il fatto ingiusto) vengono interpretate dalla giurisprudenza in senso relativo: vengono applicate infatti anche in casi di diffamazione a mezzo stampa, in cui l'immediatezza della reazione non sarebbe configurabile.[2]

Elementi di differenziazione da figure simili [modifica]

L'ingiuria differisce dalla diffamazione perché prevede la presenza della persona offesa. La calunnia, in un linguaggio giuridico, prevede invece una denuncia ad una pubblica autorità di qualcuno che si sa innocente. Nel linguaggio corrente con calunnia si intende invece ogni diffamazione che attribuisca falsamente la commissione di un fatto che costituisca reato.

L'azione civile [modifica]

In diritto italiano la tesi tradizionale vedeva la condanna penale come presupposto per una azione di risarcimento danni.
La materia risulta profondamente innovata dopo che la Corte di Cassazione, prima sezione civile con sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984 ha fissato quello che nel gergo giornalistico è stato chiamato il decalogo. In particolare è stato fissato il criterio, poi diventato accolto unanimamente, che chi sente leso il proprio onore può chiedere direttamente il risarcimento con una azione davanti al giudice civile, senza necessità di una querela in sede penale. Può esserci un illecito civile che non sia anche penale, mentre un illecito penale comporta sempre anche una illecità civile." [3][4]

La competenza per territorio della diffamazione attraverso internet [modifica]

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6591 8 maggio 2002 s:Ordinanza della Corte di cassazione sez. III n. 6591 - 8 maggio 2002 ha stabilito che la competenza territoriale va individuata nel foro dove risiede la persona che si sente offesa dalle affermazioni contenute su pagine web.

La diffamazione in diritto romano [modifica]

In diritto romano si distingueva una diffamazione verbale[5] da una scritta. La prima, già punita nella Legge delle XII tavole, trovò poi la sua regolazione in una lex Cornelia.[6] Successivamente ci fu un proliferare di libelli famosi, scritti che ledevano l'onorabilità. L'imperatore Costantino intervenne in tema di scritti denigratori anonimi.[7]

La diffamazione nel diritto svizzero [modifica]

In Svizzera la diffamazione è punita dall'art. 173 del codice penale svizzero.[8][9]

La diffamazione nel diritto francese [modifica]

In diritto francese la diffamazione è regolata dall'art. 29 della legge 29 luglio 1881 e viene definita come l'allegazione o l'imputazione di un fatto che porta lesione dell'onore o della considerazione della persona offesa.
Tutte le allegazioni o imputazioni di un fatto che porta attentato all'onore o alla considerazione della persona o del corpo al quale il fatto è attribuito è una diffamazione. La pubblicazione diretta o come riproduzione di questa allegazione o di questa imputazione è punibile anche se fatta in forma dubitativa o se colpisce una persona o un corpo non espressamente nominato ma di cui l'identificazione è resa possibile... Tutte le espressioni di oltraggio, termini di disprezzo o invettive senza l'attribuzione di un fatto specifico sono invece ingiurie. Non è necessario che il proposito sia calunnioso per rientrare sotto l'ambito della legge: la presentazione dei fatti può essere ingannevole. Per esempio dei fatti esatti citati fuori del contesto possono essere di natura tale a recare offesa alla reputazione di una persona. Pertanto mentre il diritto italiano pone la discriminante tra presenza o assenza dell'offeso, quello francese lo pone nell'imputazione di un fatto preciso o nella mera espressione di invettiva.

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